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Il principato 2

Ambiguità del nuovo regime inaugurato da Augusto.
Il regime del principato augusteo sovrappone alla res publica, che perdurava in fatto e in diritto, il potere e l’autorità di un solo uomo che diventa, senza mediazioni, l’interlocutore privilegiato dei cittadini (G. Poma, cit. . pp. 127-128).
Augusto si presenta non più come colui che ha reso ai cittadini , dopo il dramma delle guerre civili, l’optimus status rei publicae (quello fondato sulla dialettica tra magistrati, senato e popolo), ma come colui che, solo, può esserne l’artefice. Il senato e il popolo romano scompaiono. Augusto resta il solo artefice e il solo responsabile della stabilizzazione delle strutture istituzionali (G. Poma, cit., p.128).
Il princeps ha funzioni sue proprie rispetto alle tradizionali magistrature. Il suo potere, come disse Tacito, è qualcosa di più grande ed eccelso.

Vespasiano e la lex de imperio.
Vespasiano assume la carica imperiale dopo aver superato, nel 69 d.C., la confusione dovuta alla presenza simultanea di altri tre pretendenti sostenuti dai rispettivi eserciti.
In quello stesso anno il senato conferisce al principe il potere di compiere, a sua discrezione, tutti gli atti che ritiene necessari: perché abbia il diritto e il potere di fare ed effettuare tutto ciò che riterrà utile per lo stato e gli porti grandezza nelle questioni divine e umane, pubbliche e private, come spettò ad Augusto, Tiberio e Claudio.
Ulpiano, giurista vissuto tra il 170 e il 218, cioè un secolo dopo la proclamazione di questa legge, interpreta che le disposizioni del principe (siano esse, decreti, epistole o editti) sono vere e proprie leggi. Le sue affermazioni: quod principi placuit legis habet vigorem, e princeps legibus solutus est (tratte dal suo Digesto), saranno molto discusse nel corso della storia del diritto europeo (dal medioevo in poi), infatti, sembrano indicare nella volontà personale del principe la fonte del diritto e l’indipendenza del principe dalle leggi. Ritroveremo queste discussioni quando si definirà il regime dell’assolutismo in Europa (sec XVII).

Qualcuno ha voluto scorgere nelle parole della lex de imperio, la giustificazione giuridica di quella nuova forma di potere politico che soprattutto dall’impero di Diocleziano (284) segna una discontinuità nelle forme istituzionali del potere. Si è parlato, infatti, di passaggio dal Principato al Dominato, indicando con “Dominato” (questa denominazione è degli storici recenti) il potere dell’imperatore despota, non più contrastato e limitato dalle istituzioni della repubblica romana (queste istituzioni erano in precedenza la fonte del diritto).