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Ottone I a Uberto vescovo di Parma, 962

Alle origini del Comune italiano come realtà istituzionale e politica


Il testo che segue è un documento importante che bisogna conoscere per studiare le origini storiche e il significato istituzionale dei Comuni italiani. Il testo è del 962, precede quindi di un secolo la nascita attestata dei Comuni, ma illumina su una condizione indispensabile per la loro genesi.
Si tratta del diploma concesso da Ottone I al vescovo di Parma. In esso l’imperatore concede al vescovo l’immunità dal potere dei conti che esercitavano la loro signoria nelle campagne circostanti. In sostanza questo significa che la città dove il vescovo risiede, non sarà più sottomessa al potere pubblico dei conti, ormai incontrollabili dal potere imperiale e tendenti a signoreggiare anche con arbitrio sugli abitanti delle campagne. La città, diventando autonoma dal potere comitale, acquisisce un’autonomia giuridica. Adesso è il vescovo che assume il potere pubblico nella città. Gli abitanti di questa cominciano a considerare il vescovo non come un signore-padrone (questo tipo di signoria era quella del conte di campagna), ma come un funzionario pubblico legittimato dall’imperatore. Il vescovo riveste un potere giuridico, fondato sul diritto e non sull’arbitrio, e funzionale al benessere pubblico. I cittadini sottomessi a un potere riconosciuto e legittimato si sentono più liberi degli abitanti di campagna, ormai ridotti alla condizione servile quale che fosse il loro status originario.

In nome della santa e individua Trinità, Ottone, imperatore Augusto per disposizione della divina Provvidenza… Sia a conoscenza di tutti i fedeli della santa Chiesa e nostri, tanto presenti come futuri, la solerzia, come Uberto, vescovo della chiesa di Parma, presentandosi alla nostra clemenza ha chiesto che noi, giovando alla sua chiesa, al modo dei nostri predecessori, lo arricchissimo di quelle cose che spettavano al regio potere e alla pubblica funzione, e specialmente di quelle per le quali la sua chiesa veniva lacerata da parte del comitato, cioè che noi trasferissimo le cose e i servi tanto di tutto il clero di quello stesso vescovato in qualunque luogo si trovino, quanto di tutti gli uomini che abitano dentro la medesima città dalla nostra giurisdizione alla giurisdizione e dominio e distretto della santa Chiesa, così che abbia la potestà di deliberare e decidere tanto sulle cose e sui servi del clero sopraddetto, quanto anche sugli uomini che abitano dentro la stessa città e le cose e i servi loro, come se fosse presente il conte del nostro palazzo. Noi, considerando e valutando l'utilità per la dignità dell'impero sopraddetto e per tutti i mali che spesso accadono fra i conti di uno stesso comitato ed i vescovi della medesima Chiesa, perché sia eliminata interamente ogni passata lite e scisma e perché lo stesso vescovo con il clero a lui affidato viva pacificamente e attenda senza alcuna molestia alle preghiere, tanto per la salvezza nostra come per la stabilità del regno e di tutti coloro che vivono nel nostro regno, concediamo e permettiamo e dal nostro diritto e dominio trasferiamo nel di lui diritto e dominio completamente e gli affidiamo le mura della stessa città ed il distretto ed il teloneo [imposta sul mercato]ed ogni altra pubblica funzione tanto entro la città quanto fuori da ogni parte della città per lo spazio di tre miglia attorno, segnato e determinato nella linea di confine con pietre terminali… e le strade regie e il corso delle acque e tutto il territorio coltivato e incolto ivi giacente e tutto ciò che è di pertinenza dello Stato. Inoltre concediamo anche che tutti gli uomini abitanti nella città e nel territorio sopraindicato, ovunque abbiano beni ereditari o acquisiti, o dei servi, tanto nel comitato parmense, quanto nei comitati vicini, non corrispondano alcuna prestazione ad alcuna persona del nostro regno, né osservino il placito di chiunque se non del vescovo di Parma che sarà in carica in quel momento, ma abbia il vescovo della stessa chiesa licenza, come se fosse il conte del nostro palazzo, di definire, deliberare e decidere di tutte le cose e dei servi tanto di tutti i membri del clero dello stesso vescovato, quanto anche di tutti gli uomini che abitano entro la predetta città, con contratto di affitto, di livello ovvero di precaria, ovvero castellani e così trasferiamo dal nostro diritto e dominio nel suo diritto e dominio…